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Chi può essere assunto con contratto di inserimento?

Faq lavoro > In materia di rapporto di lavoro

Il contratto di inserimento è stato introdotto dall'articolo 54 e segg. del Decreto legislativo n. 276 del 2003.
Tale contratto ha sostituito per alcuni ambiti il Contratto di formazione e lavoro.
Il contratto di inserimento può essere stipulato con:

  • soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni;
  • disoccupati di lunga durata tra i 29 ed i 32 anni;
  • soggetti con oltre 55 anni privi del posto di lavoro;
  • lavoratori che intendano riprendere un'attività e che non hanno lavorato negli ultimi due anni;
  • donne residenti in aree geografiche dove il tasso di disoccupazione rispetto agli uomini è particolarmente rilevante;
  • persone affette da handicap fisico, mentale o psichico e come tali riconosciute da una commissione medica pubblica.

Per le assunzioni effettuate con i soggetti sopra menzionati, tranne che per i giovani tra i 18 e 29 anni, sono previste agevolazioni contributive.
Il contratto di inserimento deve essere redatto per iscritto e deve contenere il progetto individuale. L'eventuale carenza della forma scritta comporta la nullità del contratto ed il dipendente si intende assunto a tempo indeterminato.
Il contratto di inserimento può avere una durata compresa tra 9 e 18 mesi.
Per i portatori di handicap psico – fisico la durata può arrivare fino a 3 anni.


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