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Il Contratto di inserimento

Orientamento > I Contratti di lavoro

Che cos'è
Il contratto di inserimento è stato introdotto dall'articolo 54 e segg. del Decreto legislativo n. 276 del 2003.
Tale contratto ha sostituito per alcuni ambiti il Contratto di formazione e lavoro.
Il contratto di Inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale, l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di alcune categorie di persone socialmente più deboli.

Chi lo può stipulare
Il Contratto di inserimento può essere stipulato da datori di lavoro pubblici e privati (enti pubblici economici, imprese e loro consorzi, associazioni professionali, socio-culturali, sportive, fondazioni, enti di ricerca, organizzazioni e associazioni di categoria)
che abbiano mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto si sia concluso nei 18 mesi precedenti.
Possono essere assunti con contratto di inserimento:
•lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
•disoccupati alla ricerca di nuova occupazione da più di 12 mesi di età compresa tra i 29 e 32 anni;
•lavoratori disoccupati con più di 50 anni di età;
•lavoratori disoccupati da oltre 24 mesi che desiderino riprendere un'attività lavorativa •donne residenti in aree geografiche in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore del 20 per cento di quello maschile o che superi del 10 per cento quello maschile;
•persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico.

Forma e contenuto del contratto
Il contratto non può avere una durata inferiore a 9 mesi e non superiore a 18 mesi (elevabili a 36 mesi nel caso sia stipulato con soggetti affetti da un grave handicap), deve essere stipulato in forma scritta e deve accompagnato da un progetto individuale di inserimento finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo.
Il progetto individuale di inserimento deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di "e-learning".
Il lavoratore, all'atto dell'assunzione, può essere inquadrato può essere inferiore, per non più di 2 livelli, alla categoria spettante.
I lavoratori assunti con contratto di inserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.
In caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale di inserimento, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di inserimento, maggiorata del 100 per cento.

Benefici contributivi
I benefici contributivi sono previsti per i contratti stipulati con:
•disoccupati di lunga durata da 29 a 32 anni;
•lavoratori disoccupati con più di 50 anni di età;
•lavoratori disoccupati da oltre 24 mesi che desiderino riprendere un'attività lavorativa •donne residenti in aree geografiche in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore del 20 per cento di quello maschile o che superi del 10 per cento quello maschile;
•persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico.

Sono le ore di

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