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Il contratto di lavoro deve essere consegnato al lavoratore?

Faq lavoro > In materia di rapporto di lavoro

All'atto dell'assunzione, prima dell'immissione al lavoro, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore, in virtù di quanto stabilito dall'articolo 4 bis, comma 2 del Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come introdotto dall'articolo 6, comma 1 del Decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, una dichiarazione contenente i dati della registrazione effettuata sul libro matricola in uso, nonchè la comunicazione, concernente le condizioni di lavoro applicate al rapporto, prevista dal Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, in attuazione della Direttiva comunitaria n. 91/533/CEE.
Va sottolineato che, nel caso in cui il datore di lavoro non applichi il CCNL, la dichiarazione da consegnare al lavoratore deve precisare la durata delle ferie, la periodicità della retribuzione, i termini di preavviso e l'orario di lavoro.

Entro 30 giorni dalla data di assunzione, il datore di lavoro è tenuto, inoltre, a fornire al lavoratore una dichiarazione contenente le seguenti informazioni:

  • l'identità delle parti
  • il luogo di lavoro, la sede o il domicilio del datore di lavoro
  • la data di inizio,la durata e la tipologia (tempo determinato o indeterminato) del rapporto di lavoro
  • la durata del periodo di prova
  • l'inquadramento, il livello e la qualifica del lavoratore
  • l'importo della retribuzione e la periodicità di pagamento
  • l'orario di lavoro e la durata delle ferie
  • i termini di preavviso

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