Informalavoro


Vai ai contenuti

Menu principale:


Il Tirocinio formativo

Orientamento > I Contratti di lavoro


Che cos'è
Il tirocinio formativo e di orientamento è stato introdotto dalla legge 196 del 24 giugno 1997 e regolamentato dal
DM 25 marzo 1998, n. 142 per favorire l'ingresso nel mondo del lavoro.
Il Tirocinio formativo e di orientamento (che non costituisce un rapporto di lavoro) è un periodo
di formazione on the job che permette di realizzare un'importante esperienza pratico-professionale all'interno di una realtà lavorativa che arricchisce e qualifica il curriculum personale.
Il periodo di tirocinio è utile, d'altro canto, all'Azienda per valutare le potenzialità, le capacità e le caratteristiche professionali del tirocinante ospitato.

Chi lo può promuovere
I tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi dai Centri per l'Impiego, dalle Agenzie per l'Impiego, dalle Università e Istituti scolastici, Centri pubblici di formazione professionale, Comunità terapeutiche, dai Servizi di inserimento lavorativo dei disabili.

Chi lo può attivare
Il tirocinio formativo e di orientamento può essere attivato da qualsiasi datore di lavoro pubblico o privato, nella misura di:
- un tirocinante se hanno non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato
- due se hanno un organico compreso tra 6 e 19 dipendenti
- un numero non superiore al 10% dell'organico da 20 in su.
I tirocini formativi e di orientamento possono essere attivati anche con cittadini comunitari.

Forma, contenuto e durata
L'attivazione e le modalità di svolgimento dei tirocini sono disciplinate da una convenzione e da un progetto formativo, stipulato tra Soggetto promotore ed Azienda ospitante.
I tirocinanti devono essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e presso una compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi.

Il tirocinante, durante il periodo di tirocinio, viene seguito da un tutor, designato dall'ente proponente, e da un tutor designato dall'Azienda ospitante.
I tirocini formativi hanno una durata massima:
a) non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano
la scuola secondaria;
b) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o
disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità;
c) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti
professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative
post-diploma o post laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione;
d) non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di
diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione
nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non
universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;
e) non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai
sensi del comma 1 dell'articolo 4 della
legge 8 novembre 1991, n. 381, con l'esclusione dei soggetti
individuati al successivo punto
f);
f) non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap.

Sono le ore di

Torna ai contenuti | Torna al menu