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Orientamento > I Contratti di lavoro
Che cos'è
Il tirocinio formativo e di orientamento è stato introdotto dalla legge 196 del 24 giugno 1997 e regolamentato dal DM 25 marzo 1998, n. 142 per favorire l'ingresso nel mondo del lavoro.
Il Tirocinio formativo e di orientamento (che non costituisce un rapporto di lavoro) è un periodo
di formazione on the job che permette di realizzare un'importante esperienza pratico-professionale all'interno di una realtà lavorativa che arricchisce e qualifica il curriculum personale.
Il periodo di tirocinio è utile, d'altro canto, all'Azienda per valutare le potenzialità, le capacità e le caratteristiche professionali del tirocinante ospitato.
Chi lo può promuovere
I tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi dai Centri per l'Impiego, dalle Agenzie per l'Impiego, dalle Università e Istituti scolastici, Centri pubblici di formazione professionale, Comunità terapeutiche, dai Servizi di inserimento lavorativo dei disabili.
Chi lo può attivare
Il tirocinio formativo e di orientamento può essere attivato da qualsiasi datore di lavoro pubblico o privato, nella misura di:
- un tirocinante se hanno non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato
- due se hanno un organico compreso tra 6 e 19 dipendenti
- un numero non superiore al 10% dell'organico da 20 in su.
I tirocini formativi e di orientamento possono essere attivati anche con cittadini comunitari.
Forma, contenuto e durata
L'attivazione e le modalità di svolgimento dei tirocini sono disciplinate da una convenzione e da un progetto formativo, stipulato tra Soggetto promotore ed Azienda ospitante.
I tirocinanti devono essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e presso una compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi.
Il tirocinante, durante il periodo di tirocinio, viene seguito da un tutor, designato dall'ente proponente, e da un tutor designato dall'Azienda ospitante.
I tirocini formativi hanno una durata massima:
a) non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano
la scuola secondaria;
b) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o
disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità;
c) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti
professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative
post-diploma o post laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione;
d) non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di
diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione
nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non
universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;
e) non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai
sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, con l'esclusione dei soggetti
individuati al successivo punto f);
f) non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap.
Modifiche introdotte dal DL 138/2011
Il Dl 138/2011, convertito in Legge n. 148 del 14 settembre 2011, ha modificato profondamente la normativa che regola tale istituto.
Adesso i tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa regionale, che ha l'esclusiva competenza in materia di formazione professionale.
In carenza di normativa regionale trova applicazione l’art. 18 della legge n. 196/1997 ed il DM applicativo del 12 maggio 1998. Dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 138/2011 (art. 11) i tirocini formativi e di orientamento “non curriculari” debbono riguardare soltanto i giovani neo diplomati o neo laureati e debbono essere promossi non oltre dodici mesi dal conseguimento del titolo di studio e non possono durare per un periodo superiore a 6 mesi, comprensivo delle proroghe.
La disposizione, tuttavia, non riguarda i tirocini promossi per i soggetti che sono “ai margini” del mondo del lavoro: invalidi fisici, psichici e sensoriali i tossico dipendenti, i soggetti in trattamento psichiatrico, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione.
La disposizione esclude dal nuovo dettato normativo anche i tirocini formativi e di orientamento “curriculari”, cioè quelli inseriti in un programma di alternanza scuola lavoro o nelle scuole professionali, con apprendimento di natura professionale.
Sulle modifiche apportate dal Dl 138/2011, possono essere consultate le FAQ che il Ministero del lavoro ha pubblicato alla pagina http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/12B8CDB9-20DE-4F1F-9912-0914935E9AB6/0/Faq_Tirocini_formativi_27092011.pdf o consultanto la circolare n. 24/2011 che lo stesso Ministero ha pubblicato alla pagina http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/2189B434-961B-449D-89EC-4B5F9CA998DE/0/20110912_Circ_24.pdf